Art. 23.
(Disposizioni in materia di accise).

      1. Dal 1o gennaio 2007, per i comuni e le frazioni di comuni, come definite dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e successive modificazioni, ricadenti nelle zone climatiche E e F, individuate dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è riconosciuta una riduzione di costo per l'utilizzo come combustibile per riscaldamento di gasolio e di GPL. La misura dell'agevolazione è pari a 0,129 euro per litro e a 0,159 euro per chilogrammo di GPL utilizzati.